IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 21 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/174/CEE del
Consiglio del 25 marzo 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
((Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle
foreste,)) di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui
all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' Economica
Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle
regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro
genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla
lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non
siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro
anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite,
per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri
genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma,
degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme
stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei
libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della
apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.
Art. 2.
1. I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti,
previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di
razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita'
giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri
genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate
associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ((2))
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile
dell'associazione nazionale a cio' preposto che custodisce i libri
genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita'
delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
5.000.000 a L. 30.000.000.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 10-quater,
comma 1) che "L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata
fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli
effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri
genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi
pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' esercitare il potere sostitutivo".
Art. 3.
1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei
Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla
riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione
artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed
attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse
condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di
ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti
da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione
naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni
stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze,
purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali,
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale
seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di
detti Paesi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle
riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla
riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei
commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere
dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, puo' autorizzare, anche
in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei
libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi,
l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di
ricerca e di sperimentazione.
Art. 5.
1. E' consentita la commercializzazione di animali di razza di
origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli e
degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino
accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata
dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico.
2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza
originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza
di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse
condizioni e' ammessa la commercializzazione dello sperma, degli
ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei
Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle
riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza
gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni
ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
Art. 6.
1. I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia
di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri
anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria
ed alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si
provvedera' al recepimento della normativa tecnica emanata dalla
Comunita' economica europea in applicazione della direttiva
91/174/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
COLOMBO, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO
Libro genealogico.
Per il libro genealogico si intende il libro tenuto da
un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalita'
giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli
animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei
loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.
Registro anagrafico.
Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da
un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalita'
giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli
animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei
loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni riproduttive
e produttive.