Statuto

A.I.Bir. Associazione Italiana Birmani Club del Gatto Sacro di Birmania Statuto

Art. 1) – Denominazione e sede

Regolata a norma del Titolo I, Cap. II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, e’ costituita a tempo indeterminato l’associazione denominata “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”, estranea da ogni questione politica, religiosa e razziale, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo, nonché a norma del presente Statuto. Domicilio del Club è quello del suo Presidente.

Art. 2) Finalità e scopi.

2.1) L’associazione “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” è rivolta a tutti coloro che intendano incoraggiare la tutela, la diffusione, la selezione ed il miglioramento degli standard del gatto Sacro di Birmania. E’ altresì volta a promuovere la conoscenza, il controllo e la prevenzione di possibili malattie genetiche ereditarie ed a favorire la mutua assistenza tra gli associati, quali allevatori o semplici proprietari di gatti di razza Sacro di Birmania. A questo scopo viene redatto un codice etico a cui i soci devono attenersi. Per il raggiungimento degli scopi sociali e nello svolgimento dei compiti di cui sopra l’Associazione compirà ogni atto comunque ritenuto idoneo, necessario e/o utile 2.2) L’associazione “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, compatibilmente ai propri mezzi, varie attività.

Art. 3) Modalità di iscrizione – Diritti e doveri dei soci -

3.1) L’associazione “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Possono essere soci del “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse verso il miglioramento della razza “Sacro di Birmania” e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo. Inoltre, le persone che desiderano richiedere l’iscrizione al Club dovranno:
  • essere maggiorenni, oppure la richiesta dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore;
  • sottoscrivere ed accettare il contenuto e le norme del presente Statuto e del Codice Etico, nonché le norme degli eventuali regolamenti secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
  • acconsentire affinché i Componenti del Consiglio Direttivo e/o Referenti da esso delegato, effettuino controlli, su segnalazione, in relazione agli standard di cura secondo le modalità sancite dal Codice Etico.
3.2) I Soci possono essere:
  • Fondatori: coloro che hanno promosso la nascita del club “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” ;
  • Allevatori: sono i soci intestatari di un affisso riconosciuto dalle associazioni WCF, FIFE, CFA, TICA, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • Ordinari: sono i soci proprietari di uno o più gatti di razza Sacro di Birmania, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • Sostenitori: sono i soci che pur non possedendo un gatto Sacro di Birmania sono interessati ed appassionati della razza ,che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • Onorari: sono i soci che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera ovvero con il loro sostegno ideale ovvero economico, in favore della associazione.
3.3.) L’ammissione dei soci Allevatori, dei soci Ordinari, dei soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo previo invio alla Segreteria del Club della richiesta di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere qualsiasi domanda di ammissione al Club, previa motivazione all’interessato.
La decisione di diniego deve essere presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo. In difetto di unanimità, prevale il voto del Presidente.
La firma della domanda di iscrizione presuppone l’accettazione della possibilità che vengano effettuati controlli in allevamento, anche tramite un Referente nominato dal Consiglio Direttivo, per verificare che lo stesso continui a rispondere ai requisiti richiesti dal codice etico.
I criteri di accettazione della domanda di iscrizione per tutti gli altri soci sono relativi al rispetto delle norme   contenute nel Codice Etico. Eventuali provvedimenti verso i Soci che non risulteranno adempienti alle norme del Codice Etico, potranno essere comunicate agli altri soci o sul sito del Club. 3.4) Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute al “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” dai soci, quote che dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno. 3.5) L’iscrizione è valida fino al termine dell’anno solare in cui è stata effettuata e va rinnovata mediante il pagamento della quota sociale, entro il 31 gennaio di ogni anno solare. Trascorsa tale data senza che sia stato effettuato il pagamento della quota associativa, se dovuta, il socio si intende dimissionario e per essere riammesso dovrà ripresentare la domanda di iscrizione. I soci fondatori sono soci vitalizi e non devono versare quote di iscrizione. È esclusa la possibilità di iscrizione temporanea all’Associazione, quindi ogni domanda si intende presentata per la piena partecipazione alle attività sociali fino alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Sono altresì escluse la trasmissibiltà della qualifica di socio, della quota associativa e contributi suppletivi, la rivalutazione della stessa quota e contributi. 3.6) Tutti i Soci si impegnano ad osservare e a rispettare tutte le norme ed i principi dello Statuto e del Codice Etico, nonché le norme degli eventuali regolamenti secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio del “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.   3.7) La qualità di socio si perde: a)     nei modi previsti dall’art. 3.5); b)     per dimissioni volontarie; c)      per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo e/o all’Assemblea dei Soci; 3.8) L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

Art. 4) Albo dei Soci

4.1) All’atto dell’iscrizione, il socio allevatore dovrà fornire la seguente documentazione: a)     obbligatorio: dati identificativi del socio – nome, cognome, indirizzo, città, numero di telefono (cellulare e/o fisso), nome dell’allevamento (specificando il riconoscimento o meno dell’affisso concesso dalla Associazione Felina di appartenenza); b)     obbligatorio: numero, dati identificativi e stato dei gatti (interi – sterilizzati) di cui l’allevatore è proprietario; c)      obbligatorio: numero, razza e stato dei gatti di razza diversa dal Sacro di Birmania di cui l’allevatore è proprietario; d)     facoltativo: è consigliato che l’allevatore comunichi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del veterinario di fiducia; 4.2) All’atto dell’iscrizione, il socio allevatore dovrà fornire i seguenti dati, allo scopo di inserirli all’interno della sezione ad esso dedicata, nel sito internet dell’ “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”: a)     obbligatorio: dati identificativi del socio, nome, cognome, provincia numero di telefono (cellulare e/o fisso), b)     obbligatorio: nome dell’allevamento (specificando il riconoscimento o meno dell’affisso concesso dalla Associazione Felina di appartenenza); c)obbligatorio: se posseduto, indirizzo del sito web dell’Allevamento; d)     obbligatorio: se posseduto, indirizzo e-mail valido; 4.3) Il Consiglio Direttivo, provvederà ad estendere un primo richiamo in caso di inadempimento di quanto previsto ai punti 4.1) e 4.2) da parte del socio. 
In difetto, il Consiglio Direttivo provvederà ai sensi dell’ art. 10) del presente Statuto. 4.4) La Segreteria si impegna ad offrire il servizio “Cuccioli Disponibili” con eventuale segnalazione ai potenziali acquirenti dei Soci che hanno cuccioli disponibili, nonché l’inserimento, nelle apposite pagine del sito web del club “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”, delle informazioni inerenti ai soci iscritti, quali: – luogo in cui si trova l’allevamento, – recapiti telefonici, – sito web, ecc…

Art. 5) Uso del logo “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”.

Gli iscritti dovranno obbligatoriamente utilizzare la dicitura “Membro dell’ A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” e del logo ufficiale.
Tale dicitura e il logo potranno essere utilizzati in qualsiasi situazione (esposizioni, carta intestata, pubblicità, siti Internet) fino a che l’iscrizione del socio sarà in essere.
Il socio proprietario di un sito internet dovrà inserire obbligatoriamente il logo e la dicitura “Membro dell’ A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” nella home page oppure tra i links.
Il socio non in regola con il versamento della quota associativa dovrà obbligatoriamente togliere la suddetta dicitura e il suddetto logo dal sito internet, e non potrà utilizzare, in alcun modo e forma, la dicitura e il logo dell’ A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani.

Art. 6) Organi sociali

6.1) Gli organi del A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani sono i seguenti: a)     l’Assemblea dei soci; b)     il Presidente; c)      il Consiglio Direttivo

Art. 7) Consiglio Direttivo

7.1) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’ A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani e ha la funzione di attuare le linee di condotta e le attività indicate dalla Assemblea dei Soci, curando anche gli aspetti di comunicazione verso l’esterno. 7.2 ) Il Consiglio Direttivo a regime è composto da sette membri eletti fra gli iscritti all’Associazione dai soci aventi diritto al voto mediante apposita votazione con cadenza triennale. Non esistono formalità particolari per la presentazione di candidature; ogni socio in regola con l’iscrizione può presentare la propria candidatura entro e non oltre il mese precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea. I sette candidati che nel corso delle votazioni riporteranno il maggior numero di voti saranno automaticamente eletti membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti si procederà a successivi ballottaggi. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e, su proposta di questo, ratifica la nomina del Vice Presidente; esamina il bilancio preventivo e consuntivo, delibera in merito all’avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività sociali e all’acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari, quantifica annualmente le quote di iscrizione. Il C.D. viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno con preavviso di almeno tre giorni mediante lettera, fax o e-mail. Il C. D. è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In caso di rifiuto di convocazione da parte del Presidente è ammessa l’auto-convocazione su richiesta di almeno tre membri. La riunione può avvenire anche sotto forma di conferenza on-line su internet o altre piattaforme tecnologiche e/o telematiche. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a cinque riunioni consecutive oppure dimissionario o espulso viene dichiarato decaduto e sostituito immediatamente mediante surroga con il primo dei non eletti; in caso di parità di voti verrà privilegiato quello con maggiore anzianità di iscrizione al Club. Il Consiglio Direttivo, così integrato, decadrà comunque al termine dei tre anni dall’elezione iniziale. Nel caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti, il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare anche con un numero di membri inferiore al previsto, purché il numero di quelli in carica non sia inferiore a tre, nel qual caso sarà necessario indire una nuova Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio, in quanto il Presidente, in qualità di responsabile nei confronti di terzi, può rifiutare di disporre spese prive di copertura finanziaria. 7.3)
Il Presidente svolge le funzioni di rappresentanza legale del Club sia nei rapporti interni che nei rapporti verso terzi e dura in carica tre anni.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e, con espressa delega scritta, darà incarico al Segretario-Tesoriere di procedere a tutte le attività che riguardano la tenuta del conto corrente, ivi compreso procedere agli incassi e ai pagamenti.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Svolge l’attività necessaria a perseguire gli scopi istituzionali e i compiti deliberati dall’Assemblea dei Soci, cui annualmente presenta una relazione sulla attività svolta.
Il Presidente è colui che garantisce che le proposte, le attività e le deliberazioni prese siano in accordo con lo spirito statutario e con il Codice Etico.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno, tuttavia, essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. 7.4) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nelle sue mansioni, assumendo, eventualmente anche incarichi specifici, previa delega scritta del Presidente. 7.5) Segreteria e Tesoreria.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle assemblee del Club e deve inoltre provvedere alla loro conservazione nei termini di legge.
Egli è responsabile: del tesseramento; provvede all’aggiornamento dell’Albo dei Soci; di tutte le attività di segreteria.
Potrà essere coadiuvato da un socio delegato dal Presidente.
Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere e suo compito è la redazione di un rendiconto annuale che dovrà essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente provvederà all’apertura di un conto corrente bancario e provvederà a dare delega scritta al Tesoriere per tutte le operazioni necessarie alla tenuta del conto corrente ivi compreso procedere agli incassi e ai pagamenti. 7.6) Consiglieri.
I consiglieri coadiuvano il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere nello svolgimento dei loro specifici compiti. Possono seguire per conto del Consiglio Direttivo, solo su espressa delega scritta del Presidente, alcune specifiche iniziative e progetti di interesse per il Club.

Art. 8 ) Modalità di elezione e durata delle cariche

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni e viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori.
Le candidature devono pervenire in Segreteria entro e non oltre il mese precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea.
Ciascun Socio è chiamato ad esprimere la sua preferenza per l’elezione del Consiglio Direttivo fra coloro che hanno presentato candidatura.
L’elezione avviene a scrutinio segreto.

Art. 9) Assemblea dei Soci.

9.1) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È costituita da tutti i soci regolarmente iscritti al “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto nelle riunioni dell’Assemblea, purché in regola con l’iscrizione e con il versamento delle quota sociale, se dovuta, entro la data stabilita fissata dal presente Statuto. 9.2) Alle assemblee possono partecipare tutti i soci, in caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea è ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto al voto, ma nessun socio potrà presentare più di due deleghe. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta. L’assemblea dei soci dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti, due scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni a scrutinio segreto, il conto dei risultati. L’Assemblea dei soci si pronuncia a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 9.3) L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, in una sede che verrà di volta in volta indicata e ha lo scopo di deliberare sui seguenti argomenti:
- Relazione annuale del Presidente sull’andamento dell’Associazione;   - Approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- Approvazione dell’ammontare dell’eventuale stanziamento per spese utili al conseguimento dello scopo sociale;
- Elezione del Consiglio Direttivo;
- Accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo.;
- Altri argomenti proposti all’Assemblea dei soci.
- Varie ed eventuali.
Nessuna delibera può essere adottata su un argomento non previsto all’ordine del giorno. 9.4) In via straordinaria l’Assemblea dei Soci può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Si intendono straordinarie quelle assemblee che hanno all’ordine del giorno:
- elezione delle cariche sociali per dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- questioni di carattere disciplinare e controversie fra Soci;
Oltre che per i casi previsti, il Presidente può convocare una assemblea straordinaria a seguito di una richiesta e così come indicato all’art. 10.2) del presente statuto.
L’Assemblea è sovrana e le sue delibere vincolano tutti gli associati del Club. 9.5) La convocazione dell’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, avviene a cura della Presidenza, con almeno 30 giorni di anticipo per l’assemblea ordinaria e con almeno 7 giorni di anticipo per l’assemblea straordinaria, attraverso fax e/o e-mail con conferma di ricezione.
La lettera di convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà dei soci più uno dei soci fondatori, soci ordinari e   soci sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 10) Controversie e sanzioni

10.1) Tutti i Soci sono tenuti ad un comportamento corretto che non vada a ledere ingiustificatamente l’immagine di un Socio e/o del A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani. Sono certamente considerati lesivi per l’immagine del Club i comportamenti che non siano improntati alla massima trasparenza, spirito di collaborazione e lealtà tra i soci. 
Nelle esposizioni feline i Soci si impegnano ad un comportamento sportivo e leale nei confronti di tutti i partecipanti e ad un atteggiamento corretto nei confronti dei giudici, degli stewards e di quanti sono impegnati nelle altre attività organizzative, cercando per quanto è loro possibile di concorrere al buon successo della iniziativa. 10.2) Composizione delle controversie.
Per quanto riguarda questioni e controversie relative alla gestione del A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani, ai rapporti tra Soci e all’applicazione del Codice Etico, competente è l’Assemblea dei Soci.
La richiesta di composizione di una controversia viene presentata da una delle parti interessate direttamente al Presidente in forma scritta che la sottoporrà al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo chiederà alle parti chiamate in causa memoria scritta sui rilievi del Socio che ha presentato la prima istanza.
La memoria scritta potrà contenere mezzi di prova scritta.
Il Consiglio Direttivo provvederà come qui di seguito indicato:
- rifiutare la richiesta di convocazione della assemblea se il fatto non attiene al rispetto delle   norme statutarie o dello spirito del “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani”;
- cercare una composizione privata fra le parti in causa, al fine di ricostituire un rapporto corretto fra i soci coinvolti;
- convocare una assemblea straordinaria che deliberi sulla questione laddove il punto precedente non sia evidentemente praticabile ovvero si intraveda la necessità di comminare una sanzione ad uno o più dei Soci coinvolti;
In tutti i casi, al fine di mantenere un rapporto di massima trasparenza con i Soci, il Presidente avrà cura di informare in modo puntuale il “A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani” rendendo pubblici i documenti a disposizione e le decisione prese.

Articolo 11) Gestione economica

11.1) Risorse economiche e finanziarie
Le risorse economiche e finanziare del A.I.Bir. – Associazione Italiana Birmani sono costituite da:
- ogni residuo dell’esercizio;
- tutti i proventi derivati dall’organizzazione e/o collaborazione a manifestazioni espositive, culturali, scientifiche, artistiche e sportive e/o di altro genere;
- tutte le quote sociali;
- beni mobili e immobili di proprietà del Club;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- altre eventuali entrate a favore del Club.
Tutti gli eventuali proventi sono utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi prefissati dal Club. 11.2) Gestione delle spese correnti.
L’assemblea ordinaria delibera in ordine al bilancio consuntivo e preventivo del club.
La gestione ordinaria delle voci di spesa a preventivo viene delegata al Consiglio Direttivo.
Nell’ambito del valore totale del budget preventivo approvato dall’assemblea, viene comunque riconosciuta al Consiglio Direttivo la discrezionalità di gestire gli stanziamenti sulle singole voci di spesa in funzione delle necessità.

Articolo 12) Altro

12.1) Scioglimento del club: lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche statutarie devono essere deliberate da almeno i 3/4 dei votanti. In caso di scioglimento definitivo tutti i fondi ed i beni di proprietà dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. 12.2) Anno sociale. L’anno sociale coincide con l’anno solare (01.01-31.12). 12.3) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.