Meglio l’originale o una copia?

30 giugno 2015
Autore: Rossella - in: Editoriali

COME DIFENDERE IL “SACRO DI BIRMANIA” DAGLI SCUCCIOLATORI E DALLE FRODI

Cari soci ed amici,
Molto spesso ci lamentiamo di come le nostre proposte di cessione vengano oscurate dalle offerte di vendita da parte di persone che non solo non fanno selezione ma offrono cuccioli “Sacri di Birmania” sprovvisti del documento più importante che ne attesti l’appartenenza alla razza , il “pedigree”.
Purtroppo abbiamo poco da competere con le offerte di tali sedicenti “allevatori” alimentatori indiscussi di truffe, quando i privati stessi non capiscono la differenza tra un “Sacro di Birmania” con il pedigree ed un “Sacro di Birmania” senza pedigree, accrescendo in questo modo un mercato di frodi e raggiri.
Nessun veterinario, per quanto preparato ed onesto possa essere, potrà certificare che un gatto appartiene ad una razza piuttosto che ad un’ altra, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL PEDIGREE potrà garantirvi la autenticità di un soggetto.
In verità dovrebbero essere gli organi di competenza a difendere il lavoro di selezione dell’ allevatore onesto da tutto questo, ma purtroppo non è così.
Quindi, come possiamo tutelare la razza ed il lavoro di selezione? Come possiamo far fronte al mercato degli “scucciolatori”? Come possiamo garantire il benessere dei gatti utilizzati come riproduttori? Nel nel nostro piccolo possiamo fare molto, potremmo iniziare con il far pulire i portali degli annunci gratuiti, quali Subito.it, Ebay, ecc… da inserzioni fraudolente, segnalando tutti quegli annunci che pubblicizzano la vendita di gatti “Sacri di Birmania” senza pedigree. Vi esortiamo, come club ed estimatori nonchè difensori della razza “Sacro di Birmania” di dedicare 5 minuti del vostro tempo per controllare gli annunci regionali sui portali e segnalare agli staff quegli annunci che non rispettano il DLG 529/1992: ART. 5 che stabilisce che un animale può essere venduto come DI RAZZA solo se provvisto di pedigree. Tutti i cuccioli sprovvisti di pedigree possono essere dichiarati solo come incroci e simil-razza.
Appellandoci alla fraudolenza di determinati annunci potremmo sottrarre visibilità a questi truffatori e ridare il giusto merito al duro lavoro di selezione di un allevatore che lo porta avanti con gran fatica e sacrifici, ma che subisce ogni giorno ingiustizie da un mercato sleale e senza controlli.

Diffidate da chi vi vuole vendere un “Sacro di Birmania” senza il pedigree o da chi vi fa lo sconto, un pedigree può costare massimo 20,00 € ma è l’unica cosa che vi potrà permettere di dire: IO HO UN SACRO DI BIRMANIA!

Cosa preferite?

o

questo a 30-40 €

o questo a 500-1000 € ?

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529

  Attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  relativa alle  condizioni
zootecniche   e  genealogiche che disciplinano la commercializzazione
degli animali di razza.
 Vigente al: 1-7-2015

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 21 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  del
Consiglio del 25 marzo 1991;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992;
((Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali  e  dell'agricoltura  e  delle
foreste,)) di concerto con i Ministri degli affari esteri, di  grazia
e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto disciplina:
    a) l'istituzione, per gli animali, compresi  nell'elenco  di  cui
all'allegato II del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  Economica
Europea,  ed  appartenenti  a  specie  e  razze  diverse  da   quelle
regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo  libro
genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
    b) l'istituzione, per le specie e razze  autoctone  di  cui  alla
lettera a), che presentino limitata  diffusione,  per  le  quali  non
siano  istituiti  i  libri   genealogici,   del   relativo   registro
anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
    c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme  stabilite,
per ciascuna razza e specie,  dai  relativi  disciplinari  dei  libri
genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
    d) la commercializzazione degli stessi animali  e  dello  sperma,
degli ovuli e degli embrioni  ad  essi  relativi,  secondo  le  norme
stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei
libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della
apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.
                               Art. 2.
  1. I libri genealogici ed i  registri  anagrafici  sono  istituiti,
previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di  specie  o  di
razza, di cui all'art. 1, lettere a) e  b),  dotate  di  personalita'
giuridica ed in possesso dei requisiti  stabiliti  con  provvedimento
del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste.   Detti   libri
genealogici  e  registri  anagrafici  sono  tenuti  dalle  menzionate
associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ((2))
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   responsabile
dell'associazione nazionale a cio' preposto che  custodisce  i  libri
genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita'
delle prescrizioni contenute negli appositi  disciplinari  e'  punito
con la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.
5.000.000 a L. 30.000.000. 

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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art.  10-quater,
comma 1) che "L'efficacia del decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata
fino al 30 aprile 2011 e fino  a  tale  data  sono  fatti  salvi  gli
effetti  prodotti  dal  medesimo  decreto.  A  tal  fine,   i   libri
genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma  1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da  intendersi
pubblici e, in  tal  senso,  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali puo' esercitare il potere sostitutivo".
                               Art. 3.
  1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei
Paesi  membri  della  Comunita'  economica europea, sono ammessi alla
riproduzione, sia in  fecondazione  naturale  che  per  inseminazione
artificiale,   purche'  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed
attitudinali disciplinati dalla normativa  comunitaria.  Alle  stesse
condizioni  e'  altresi'  ammesso l'impiego di materiale seminale, di
ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
  2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art.  1,  provenienti
da  Paesi  terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione
naturale che per inseminazione artificiale,  alle  stesse  condizioni
stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze,
purche'  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed  attitudinali,
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste.
Alle  stesse  condizioni  e'  altresi' ammesso l'impiego di materiale
seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da  animali  originari  di
detti  Paesi.  Non  sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle
riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  ammette  alla
riproduzione  animali  in violazione delle prescrizioni contenute nei
commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
                               Art. 4.
  1.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  su  parere
dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, puo' autorizzare,  anche
in  deroga  a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei
libri  genealogici  o  nei  registri  anagrafici  ad  essi  relativi,
l'impiego  di  riproduttori  e di materiale di riproduzione a fini di
ricerca e di sperimentazione.
                               Art. 5.
  1.  E'  consentita  la  commercializzazione  di animali di razza di
origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli  e
degli   embrioni  dei  medesimi,  esclusivamente  con  riferimento  a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di  cui
al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere a) e b), e che risultino
accompagnati  da  apposita  certificazione  genealogica,   rilasciata
dall'associazione  degli  allevatori  che  detiene  il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico.
  2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza
originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste abbia con proprio provvedimento  accertato  l'esistenza
di  una  normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse
condizioni e' ammessa  la  commercializzazione  dello  sperma,  degli
ovuli  e  degli  embrioni provenienti dai detti animali originari dei
Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu'  favorevoli  di  quelle
riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
  3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque commercializza
gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni
ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.
                               Art. 6.
  1. I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in  materia
di  istituzione  e  tenuta  dei  libri  genealogici  e  dei  registri
anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria
ed alle disposizioni di cui al presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  si
provvedera' al recepimento  della  normativa  tecnica  emanata  dalla
Comunita'  economica  europea   in   applicazione   della   direttiva
91/174/CEE.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA, Ministro per il
                                  coordinamento delle politiche
                                  comunitarie
                                  COLOMBO, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                              ALLEGATO
Libro genealogico.
   Per  il  libro  genealogico  si  intende  il   libro   tenuto   da
un'associazione  nazionale  di  allevatori  dotata  di   personalita'
giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti  gli
animali riproduttori di una determinata razza con  l'indicazione  dei
loro ascendenti e delle prestazioni riproduttive e produttive.
Registro anagrafico.
   Per  registro  anagrafico  si  intende  il  registro   tenuto   da
un'associazione  nazionale  di  allevatori  dotata  di   personalita'
giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati  gli
animali riproduttori di una determinata razza con  l'indicazione  dei
loro ascendenti, se noti, e delle eventuali prestazioni  riproduttive
e produttive.

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